Ordinanza regionale a tutela dei lavoratori a soggetti a possibili colpi di calore e stress termico

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Fino al 31 agosto è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni in cui la piattaforma previsionale Worklimate segnali un livello di rischio ALTO. 

Data:

27 giugno 2025

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e dell’edilizia, nei giorni in cui la mappa pubblicata sulla piattaforma previsionale rischio caldo Worklimate riferita a lavoratori esposti al sole, segnali un livello di rischio ALTO.

Lo stabilisce l’ordinanza firmata dalla presidente della Regione Alessandra Todde.

Il provvedimento è stato emesso in considerazione del fatto che lo svolgimento di talune attività lavorative in ambiente esterno, in condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature e prolungata esposizione alle radiazioni solari, rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori soggetti a possibili colpi di calore e stress termico.

Il sistema di allerta da caldo specifico per il settore occupazionale, corredato da mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, è stato predisposto nell’ambito del progetto Worklimate, curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con l’INAIL al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori.

Piattaforma previsionale rischio caldo Worklimate

Le prescrizioni non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per l’Agenzia Forestas anche con riferimento alle attività di presidio, controllo e vigilanza del territorio, fatta salva in ogni caso l’adozione da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008. 

La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza determina, se il fatto non costituisce più grave reato, le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale

In allegato l’ordinanza

Operai a lavoro
Operai a lavoro

Ultimo aggiornamento: 27/06/2025, 10:51