In particolare, il punto 17 dell’articolo 8 prevede che “su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano è vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo. Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o aperti fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti”. Le sanzioni vanno da un minimo di venticinque a un massimo di cinquecento euro.
NS US 100/2019