Covid-19, i nuovi termini del Codice della strada in emergenza Coronavirus

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Le multe stradali contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio fino al 31 maggio si possono pagare con lo sconto del 30% entro 30 giorni piuttosto che entro i consueti 5 giorni.

Data:

26 marzo 2020

Dell’agevolazione non si potrà usufruire in caso di infrazioni che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo. Il congelamento dei termini vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazione dei ricorsi: i giorni tra il 10 marzo e il 3 aprile, quindi, non valgono nel conteggio né dei 90 o 360 giorni ammessi normalmente per notificare, né dei 30 o 60 giorni per ricorrere.

Per quanto riguarda la patente, l’art. 104 del D.L. Cura Italia consente di guidare fino al 31 agosto 2020 se la scadenza del documento è dal 31 gennaio in poi. Chi è soggetto a visita di rinnovo presso la Commissione medica locale e, per i ritardi di quest’ ultima, ha già un permesso provvisorio oltre la scadenza fino al 15 aprile, può guidare fino al 15 giugno. Se la sua patente è scaduta prima del 31 gennaio può guidare fino al 30 giugno.

Prevista la moratoria fino al 31 ottobre sulle revisioni e gli altri controlli tecnici dei veicoli (artt. 75 e 78 del Codice della strada) previsti entro il 31 luglio, anche per le bombole di alimentazione a metano o Gpl scadute dopo il 31 gennaio. Chi aveva una revisione prenotata alla Motorizzazione per una data successiva al 31 luglio potrà circolare fino al giorno per il quale è prenotato.

Infine, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria Rc auto, l’art. 125 del D.L. comporta che fino al 31 luglio i giorni di tolleranza in cui un veicolo è coperto anche dopo la scadenza della polizza raddoppiano a 30.

NS US 24/2020

Covid-19, i nuovi termini del Codice della strada in emergenza Coronavirus
Covid-19, i nuovi termini del Codice della strada in emergenza Coronavirus

Ultimo aggiornamento: 24/04/2024, 11:12