Ordinanza del sindaco di condotta per i proprietari e/o conduttori di cani

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Obbligo per i proprietari, i detentori e i conduttori di cani di provvedere immediatamente all’asportazione delle deiezioni nell’ambito del territorio comunale

Data:

12 gennaio 2024

Ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza (n° 2 del 12/01/2024) che prevede l’obbligo per i proprietari, i detentori e i conduttori di cani di provvedere immediatamente all’asportazione delle deiezioni di tali animali, solide e liquide, nell’ambito del territorio del Comune di Porto Torres, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico transito, quali tra gli altri, piazze, portici, marciapiedi, parchi e giardini pubblici.

Il provvedimento rende inoltre obbligatorio:

- munirsi di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni (sacchetto ed apposita paletta od altro idoneo strumento di dotazione) durante l'accompagnamento dei cani e quando ci si trovi in area pubblica o aperta al pubblico

-rimuovere e conferire quanto raccolto che, opportunamente rinchiuso in idonei involucri o sacchetti, dovrà essere smaltito nei modi previsti dalla normativa in essere

- dotarsi di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti, da versare all'occorrenza

- versare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via

E’ assolutamente vietato consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, elementi di arredo urbano, veicoli in sosta sulla pubblica via, attrezzature ludiche e scuole.

La violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00

Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti degli animali da guida per i non vedenti, i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell’esercizio dell'attività istituzionale.

In allegato l’ordinanza

Ordinanza del sindaco di condotta per i proprietari e/o conduttori di cani
Ordinanza del sindaco di condotta per i proprietari e/o conduttori di cani

Ultimo aggiornamento: 24/04/2024, 11:12