Aggiornamento 8 settembre 2026
Prorogata fino al 30 settembre l’ordinanza regionale sulle misure di prevenzione per i lavoratori esposti al sole
L’ordinanza dispone il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria dalle 12:30 alle 16:00, su tutto il territorio regionale.
La misura riguarda le attività svolte nei settori:
- agricolo
- florovivaistico
- dell’edilizia
- dell’impiantistica
Il divieto si applica esclusivamente nei giorni in cui la “mappa del rischio”, riferita alle ore 12:00, segnala un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.
La mappa del rischio è consultabile sul portale worklimate.it, alla sezione dedicata a “Sole – attività fisica alta”.
In allegato l'ordinanza
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Fino al 31 agosto 2026, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio” riferita alle ore 12:00, pubblicata sulla piattaforma worklimate.it riferita a lavoratori esposti al sole, segnali un livello di rischio ALTO.
Lo stabilisce l'ordinanza in materia di sanità e igiene pubblica firmata dalla presidente della Regione Alessandra Todde
Il provvedimento è stato emesso in considerazione del fatto che lo svolgimento di talune attività lavorative in ambiente esterno, in condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature e prolungata esposizione alle radiazioni solari, rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori soggetti a possibili colpi di calore e stress termico.
Tale divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l’Agenzia FoReSTAS, ferma restando l’adozione, da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative e operative ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
La mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’Ordinanza comporta, ove il fatto non costituisca più grave reato, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale.
In allegato l'ordinanza