Il sindaco ha firmato l'ordinanza n.25 con cui si dispone su tutto il territorio comunale il divieto di campeggio, accattonaggio, bivacco, accampamento e utilizzo improprio di aree e spazi pubblici.
La misura si rende necessaria per contrastare situazioni di degrado urbano e per salvaguardare il decoro, la vivibilità e la sicurezza della città, in particolare durante la stagione estiva.
L’Ordinanza ha decorrenza immediata e stabilisce in tutto il territorio del Comune di Porto Torres, in luogo pubblico o aperto al pubblico, il divieto di accattonaggio, campeggio, bivacco e accampamento mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni. Non è consentito, inoltre, occupare parchi, edifici, beni monumentali e utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco), nonché stazionare senza motivo legittimo (ad eccezione di attese legate a servizi o attività autorizzate) in aree pubbliche o aperte al pubblico, con una permanenza prolungata e non giustificata tale da determinare intralcio o pregiudizio al decoro urbano e alla sicurezza pubblica. Infine, è vietato disperdere nell’ambiente cibo, bevande e rifiuti e imbrattare o danneggiare beni pubblici e privati.
Il provvedimento mira anche a prevenire condotte che possano arrecare danni all’ambiente e comportare interventi straordinari di pulizia o riqualificazione urbana con conseguente aggravio di costi a carico della collettività nonché ad evitare danni all’immagine della Città, in forte contrasto con le iniziative di valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico intraprese e sostenute dall’Amministrazione Comunale.
L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026 e, in ogni caso, sino al superamento delle situazioni di pregiudizio della legalità, del decoro e della vivibilità urbana e a tutela del patrimonio pubblico.
Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre alle eventuali conseguenze penali in caso di reati. Sussiste, inoltre, l’obbligo di ripristino dei luoghi a carico del responsabile.
In allegato l'ordinanza n.25