La linea ferroviaria Cagliari-Porto Torres, destinata al trasporto di passeggeri e merci, attraversa numerosi terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti nel territorio comunale di Porto Torres. In vista della stagione estiva e del conseguente e prevedibile innalzamento delle temperature che, unitamente ad altre attività connesse alla conduzione dei fondi, può costituire causa di innesco e propagazione di incendi lungo la linea ferroviaria, arrecando pericolo per la pubblica e privata incolumità, il sindaco Massimo Mulas ha firmato l'ordinanza contingibile ed urgente - la n.11 del 9 maggio 2025- che prevede precisi adempimenti per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti alle linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale.
In particolare i proprietari, affittuari, conduttori o detentori dei terreni, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, devono provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all’Albo Pretorio del Comune a:
- tenere sgombri i terreni, per una fascia di 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altro materiale combustibile
- nel caso di terreni coltivati, a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro, larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale
- è vietato in ogni caso, dar fuoco alle stoppie o accendere fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall’art. 48 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753
- al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibili pericoli alla pubblica incolumità e interruzione del pubblico esercizio ferroviario.
- Gli alberi siti nei terreni adiacenti alla linea ferroviaria, debbono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 6 metri dalla più vicina rotaia e, per gli alberi di altezza superiore a 4 metri, tale distanza deve essere uguale all’altezza dell’albero aumentata di 2 metri
- coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie devono apporre recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca sulla sede stessa, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello Stato, le quali non sono concepite per tale funzione
- ad effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto.
Gli adempimenti relativi alla prevenzione incendi dovranno essere mantenuti per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, sino al 31 Ottobre 2025.
I trasgressori individuati saranno soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 11.07.1980 n. 753, fatte salve le violazioni di carattere penale.
In allegato l'ordinanza