Il provvedimento è teso a disciplinare l’uso del fuoco e a contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di incendi.
L’ordinanza prevede che:
- i proprietari e/o conduttori di terreni, appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, devono ripulire da rovi, sterpaglie e materiale secco, di qualsiasi natura, le aree limitrofe a strade pubbliche, e devono realizzare una fascia protettiva di almeno tre metri di larghezza sul lato confinante con la strada. Tale fascia di protezione deve essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo il perimetro di confine, fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile, aventi larghezza non inferiore a cinque metri;
- i proprietari o i conduttori di colture cerealicole devono realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai dieci ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- i proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le “aree boscate”, devono realizzare all’interno del terreno coltivato una fascia arata di almeno cinque metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a cinque metri.
L’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione prevista (da 25 euro a 500 euro), fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.