Viene modificato parzialmente il precedente proprio Decreto emanato il 26.05.16, ampliando la platea dei destinatari.
- L' 4, comma 3, lettera b, punto ii è modificato dall all'art. 2, comma 1 lettera c: la soglia di ulteriori trattamenti economici percepiti dal nucleo familiare è elevata a € 900 mensili in caso di presenza di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU
- Quanto disposto dall' 4, comma 3, lettera b, punto iv, è integrato dell' all'art. 2, comma 1 lettera d con “fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale a favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente”
- L' 4, comma 3, lettera c è modificato dall all'art. 2, comma 1 lettera e: la soglia di accesso ai benefici del SIA derivante dalla valutazione multidimensionale del bisogno è portata da 45 a 25
- L' 4, comma 3, lettera c, punto iii è modificato dall all'art. 2, comma 1 lettera f: rispetto alla condizione lavorativa non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti
- L' 5 comma 1 è integrato dall all'art. 2, comma 1 lettera g: ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori € 80 ; tale incremento si applica ai beneficiari correnti del SIA al momento di entrata in vigore del Decreto del 16.03.17 per l'intera annualità del beneficio
- L' 5 comma 2 è integrato dall all'art. 2, comma 1 lettera h: alla conclusione del periodo di concessione del SIA non può essere ripresentata domanda di ulteriore concessione “se non trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito” ; in caso di revoca devono trascorrere “ tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta”
- L' 6 comma 1 è modificato dall all'art. 2, comma 1 lettera i: Il Progetto personalizzato di presa in carico deve essere predisposto e sottoscritto per adesione dai componenti del nucleo familiare del berneficiario “entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda”
Le avvenute modificazioni saranno comunicate dall'INPS a coloro che abbiano presentato richiesta che sia stata rigettata; coloro i quali non rientrassero nelle previsioni del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.05.16 e rientrino viceversa in quelle del nuovo Decreto del 16.03.17 possono presentare richiesta presso gli uffici al piano terra del palazzo comunale, in piazza Umberto I.